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Web Forensics - Acquisizione delle fonti di prova online

Pubblicato il 25 agosto 2022
Vincenzo Calabro' | Web Forensics - Acquisizione delle fonti di prova onlineChi effettua Investigazioni Digitali Online o l’attività di Open Source Intelligence prima o poi avrà la necessità di “fissare” una pagina web, un’immagine, un post e quant’altro sia rinvenibile sul web, prima che il proprietario possa modificarlo, rimuoverlo o renderlo inaccessibile. Tale circostanza diventa rilevante quando le informazioni trovate generano conseguenze giuridiche che possono assumere rilevanza sia in ambito civile che penale.
Come si risolve il problema? Come si può dimostrare la veridicità di una pagina web? Come si può dare valore legale al contenuto di un sito o di un social network?
 

La maggior parte degli utenti della Rete pensa che il metodo più semplice e veloce per dare valenza di prova legale ad una pagina web sia quello di salvarla sull’hard disk sottoforma di file, oppure di stamparla su carta o anche di scattare una foto allo schermo del computer, mentre gli utenti più avanzati la convertiranno in un file pdf oppure realizzeranno uno screenshot del monitor. Nelle aule di Tribunali, ancora oggi, si assiste alla mera produzione della pagina con i metodi predetti, ritenendo detta allegazione idonea a provare in giudizio il fatto lesivo dei propri diritti.
Questa metodologia è ritenuta non sufficiente e inidonea, sia nel panorama giurisprudenziale italiano, che nelle regole tecniche internazionali e nelle varie linee guida, in particolare nel caso in cui avvenga la contestazione circostanziata, in quanto tale produzione documentale non è idonea a garantire l’immodificabilità, la non alterabilità, l’integrità di ciò che rappresenta.
Risulta evidente che la sola rappresentazione grafica (stampa su carta, salvataggio in formato pdf o immagine, screenshot, etc.) non consente di determinare in che modo e da chi sono giunti i singoli contenuti che compongono la pagina web, si da non poter avere la certezza del fatto digitale alla base delle doglianze espresse in giudizio. Ed infatti, ben potrebbe esser alterata la pagina web prima di essere stampata, ovvero essere ricreata artatamente (cd. Fake), andando a rappresentare una realtà non fidefacente e alterando sostanzialmente, con evidente lesione del raggiungimento di ogni procedimento giudiziario: l’accertamento della verità giudiziale. Alla luce di quanto sinora dedotto, risulta evidente come la pagina web possa esser qualificata come documento informatico che, per le caratteristiche intrinseche della stessa e per poter esser validamente depositata in giudizio ed aver efficacia, dovrà esser acquisita secondo le tecniche proprie dell’informatica forense.
Le fonti di prova informatiche in un processo civile o penale sono spesso trattate con poco rigore tecnico: una corretta acquisizione forense di una pagina web, di una chat o di un documento informatico in genere può fare la differenza tra un successo e una rovinosa disfatta.
Il tema della prova è centrale all’interno del processo, costituendo il campo più critico entro il quale si dispiega l’attività degli operatori del diritto e che oggi non può prescindere dall’informatica, dalla volatilità e fragilità del dato informatico, dall’importanza della corretta acquisizione e gestione dei bit, dalla fonte di prova digitale.
La giurisprudenza, pertanto, incoraggia l’utilizzo delle tecniche di informatica forense, affinché siano estratti contenuti in copia dei dati presenti nelle pagine web in Internet, cristallizzati in copie forensi consentendo la produzione di elementi giudiziali certi, in relazione ad integrità dei dati, non manipolazione e certezza temporale, rendendo la copia forense prodotta immodificabile e tendenzialmente vincolante per il giudicante .