L'Alibi Informatico: aspetti tecnici e giuridici
LEGGI IL WHITE PAPER: "L'Alibi Informatico: aspetti tecnici e giuridici." Calabro' V., Costabile G., Fratepietro S., Ianulardo M., Nicosia G., IISFA Memberbook, 2010
Il ricorso sempre più massiccio all'uso di strumenti elettronici, informatici e telematici per lo svolgimento di attività lavorative e ricreative, ha determinato una enorme produzione di dati digitali. La pervasività della tecnologia elettronico-informatica ha comportato, pertanto, un sensibile aumento dei casi in cui i computer e gli apparati di comunicazione digitali vengono utilizzati come mezzo per commettere reati e, nel contempo, vengono sottoposti, anche in casi di commissione di reati non prettamente informatici, ad analisi forense al fine di trovare tracce utili alle indagini. Gli elementi idonei ad individuare responsabilità in ordine alla commissione di reati sono costituiti da file contenuti nella memoria di un PC, di una videocamera, fotocamera, telefoni cellulari e quindi in numerosi tipi di supporti di memorizzazione di dati digitali. Tuttavia, è accaduto, altresi, che tracce informatiche sono servite per dimostrare la totale estraneità dell'indiziato alle accuse formulate nei suoi confronti perchè sospettato di essere stato l'autore di un delitto. Il presente lavoro si prefigge l'obiettivo di illustrare in quali casi l'attività informatica, svolta dall'indiziato, sia stata utile all'accertamento della verità e i casi in cui, con l'ausilio della tecnica, sia stato reso possibile precostituire artatamente un alibi ricorrendo a tecniche di anti forensics. Il termine alibi è un avverbio di lingua latina che significa altrove. Grazie al ricorso che ne è stato fatto, nell'intessere la trama di romanzi gialli e film polizieschi, l'alibi rappresenta l'"altro luogo" in cui si trovava l'indiziato nello stesso arco temporale in cui in altro luogo veniva commesso un delitto. Il termine, in ambito giudiziario, appare suscettibile di assurgere ad elemento di prova se corroborato da elementi di riscontro oggettivi capaci di dimostrare appunto che al momento in cui veniva commesso il reato, l'indiziato, nello stesso orario, si trovava in un luogo diverso. Pare opportuno evidenziare, in questa sede, la distinzione tra alibi e cause di giustificazione, c.d. scriminanti. Queste ultime rappresentano situazioni, al ricorrere delle quali, il fatto, nonostante la sua conformità alla fattispecie penale astratta, risulta non punibile in concreto in quanto autorizzato o imposto da altre norme dell'ordinamento. Le scriminanti, dette anche cause di esclusione del reato, sono tassativamente individuate dalla legge ed escludono l'antigiuridicità di una condotta che, in loro assenza, sarebbe penalmente rilevante e sanzionabile. Si citano, come esempio, il consenso dell'avente diritto (art.50 c.p.); l'esercizio di un diritto e l' adempimento di un dovere (art.51 c.p.); la legittima difesa (art.52 c.p.); l'uso legittimo delle armi (art.53 c.p.); lo stato di necessità (art.54 c.p.); l'eccesso colposo (art.55 c.p.).
L'alibi, al contrario, indica la "non presenza" dell'indiziato sul luogo del delitto che quindi esclude la sua partecipazione all'azione delittuosa. In definitiva, mentre in presenza di un alibi fondato si dimostra di non aver commesso il reato, in presenza di una causa di giustificazione, invece, è data per scontata la partecipazione del soggetto agente all'azione delittuosa, tuttavia, ne viene esclusa la punibilità. Infatti, all'esito della celebrazione di un processo penale, il giudice, in presenza di un alibi di ferro dovrà emettere sentenza di assoluzione nei confronti dell'imputato "per non aver commesso il fatto"; viceversa, se si trovasse a decidere il caso giudiziario di un soggetto che ha agito in presenza di una causa di giustificazione, dovrà emettere sentenza di assoluzione "perchè il fatto non costituisce reato".